Sez. 5, Sentenza n. 20071 del 18/04/2013 Ud. (dep. 09/05/2013) Rv. 255657 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Stipula, da parte della società fallita, di un contratto di locazione a titolo gratuito in favore di un terzo - - Condotta di dissipazione - Sussistenza.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In materia di bancarotta fraudolenta, la stipula, da parte del legale rappresentante di una società fallita, di un contratto di locazione di un appartamento da destinare all'uso gratuito di un terzo, al fine di avvantaggiarlo e con finalità del tutto estranee agli interessi della impresa, costituisce motivo di ingiustificato depauperamento del patrimonio della società medesima ed integra, pertanto, condotta di dissipazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)