Sez. 5, Sentenza n. 2913 del 07/02/2013 (Rv. 625259 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Ordinanza che dichiara ammissibile il condono - Conseguente estinzione parziale della controversia - Contenuto sostanziale di sentenza - Fondamento - Provvedimento che definisce il giudizio - Conseguenze - Soggezione ai mezzi di impugnazione propri delle sentenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l'ordinanza - resa nell'ambito dell'incidente cautelare disciplinato dall'art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992 - che dichiara ammissibile il condono, con conseguente estinzione parziale della controversia, ha contenuto sostanziale di sentenza (pur se la legge prevede che la pronuncia sia adottata con ordinanza revocabile), comportando la definizione del giudizio, ed รจ soggetta ai mezzi di impugnazione propri delle sentenze; pertanto, nel caso in cui il giudice tributario di primo grado dichiari l'estinzione con ordinanza, avendo tale provvedimento contenuto decisorio, lo stesso deve essere autonomamente impugnato nei termini di legge.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)