Sez. 5, Sentenza n. 20525 del 22/09/2006 (Rv. 593686 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Fattispecie - Definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti - Estinzione del giudizio - Pronuncia con ordinanza revocabile - Natura sostanziale di sentenza - Appellabilità - Sussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, il provvedimento che dichiara l'estinzione del giudizio a seguito dell'intervenuta definizione agevolata del rapporto tributario ha contenuto sostanziale di sentenza (pur se la legge preveda che la pronuncia sia adottata con ordinanza revocabile), comportando la definizione del giudizio, ed è soggetto ai mezzi di impugnazione propri delle sentenze: pertanto, nel caso in cui il giudice tributario di primo grado dichiari l'estinzione con sentenza, anziché con ordinanza, il giudice di appello non può dichiarare inammissibile l'impugnazione, affermando che l'estinzione avrebbe dovuto essere dichiarata con ordinanza revocabile, non suscettibile di appello (fattispecie relativa alla definizione agevolata di cui alla legge n. 413 del 1991).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)