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Sez. 4, Sentenza n. 2190 del 18/11/1971 Ud. (dep. 29/04/1971) Rv. 117747 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RIFIUTO DEL DANNEGGIATO - APPLICABILITA DELL'ATTENUANTE - CONDIZIONE - OFFERTA REALE - FORME.*
Stato
decisa il 1971-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117747-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RIFIUTO DEL DANNEGGIATO - APPLICABILITA DELL'ATTENUANTE - CONDIZIONE - OFFERTA REALE - FORME.*

L'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno e applicabile, in caso di rifiuto del danneggiato, quando sia stata effettuata l'offerta reale della somma di danaro relativa all'indennizzo nella sua integralita sia nelle forme previste dagli artt 1206 e segg cod civ seguite dal deposito sia in Forma irrituale purche la somma sia posta nella disposizione libera ed incondizionata dell'avente diritto. (V 111125, anno 1969, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)