Sez. 1, Sentenza n. 26272 del 02/12/2005 (Rv. 585027 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Procedimento camerale di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo - Decreto della Corte d'appello - Ricorso per cassazione - Qualificabilità come ricorso ordinario - Conseguenze - Applicabilità della decadenza dall'impugnazione prevista dall'art.327 cod.proc.civ. per il caso di decorrenza del termine "lungo" - Notificazione della sentenza e sussistenza del termine "breve" non ancora decorso - Rilevanza - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
In tema di procedimento camerale di equa riparazione per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, disciplinato dalla legge 24 novembre 2001, n.89, in base all'espressa previsione in tal senso contenuta nell'art. 3, comma sesto, della medesima legge, l'impugnazione per cassazione contro il provvedimento emesso dalla Corte d'appello sulla domanda di equa riparazione deve essere intesa come ricorso ordinario, con conseguente rinvio alle relative regole; ne consegue che al ricorso per cassazione, in mancanza di una deroga espressa, è applicabile anche la decadenza per il decorso del termine annuale dalla pubblicazione della sentenza, prevista dall'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., che si verifica, per il disposto della medesima norma, indipendentemente dalla notificazione della pronuncia, e pertanto anche nel caso in cui, effettuata nell'anno la notificazione della sentenza, tenuto conto della sospensione feriale, non sia ancora decorso il termine breve di impugnazione decorrente dalla data di tale notifica.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)