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Sez. 1, Sentenza n. 1094 del 19/01/2005 (Rv. 581570 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Procedimento camerale di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi della legge n. 89 del 2001 - Decreto della Corte d'appello - Ricorso per cassazione - Qualificabilità come ricorso ordinario - Conseguenze - Termine breve d'impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2005-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581570-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE

In tema di procedimento camerale di equa riparazione per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, disciplinato dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, poiché l'impugnazione per cassazione contro il provvedimento emesso dalla Corte d'appello sulla domanda di equa riparazione deve essere qualificata come ricorso ordinario, attesa l'espressa previsione in tal senso contenuta nell'art. 3, comma sesto, della citata legge n. 89 del 2001, al ricorso, in mancanza di una deroga espressa, è applicabile il termine breve previsto dall'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)