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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18574 del 03/09/2014 (Rv. 632068 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazioni dell'art. 180, comma 8, del cod. strada - Contestazione non immediata dell'infrazione - Termine di decadenza per la notificazione - Decorrenza - Dal momento dell'accertamento - Atti preliminari e attività di ponderazione e valutazione degli elementi acquisiti - Rilevanza.
Stato
decisa il 2014-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632068-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative per violazione dell'art. 180, comma 8, del codice della strada, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente è tenuta a provvedere alla notifica della contestazione, devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento, mentre la legittimità della durata di quest'ultimo va valutata in relazione al caso concreto e alla complessità delle indagini, e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 180 com. 8, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)