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Sez. 2, Sentenza n. 26734 del 13/12/2011 (Rv. 620263 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Illeciti previsti dagli artt. 2 e 3 della legge n. 898 del 1986 - Contestazione - Termine di centottanta giorni - Decorrenza - Dal completamento dell'attività di accertamento - Configurabilità - Individuazione - Criteri - Valutazione riservata al giudice di merito.
Stato
decisa il 2011-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620263-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

Il termine di centottanta giorni, previsto dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, per la contestazione degli illeciti previsti dagli artt. 2 e 3 della medesima legge decorre, qualora non vi sia stata la contestazione immediata dell'infrazione, dalla data in cui l'autorità amministrativa ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della violazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per accertamento, in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)