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Sez. 5, Sentenza n. 8870 del 14/04/2010 (Rv. 612460 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Regolamento comunale e tariffe da approvarsi nei termini di cui all'art. 79 del d.lgs. n. 507 del 1993 - Annullamento giurisdizionale - Conseguenze - Illegittimità delle precedenti tariffe - Esclusione - Liberazione del contribuente - Esclusione - Diritto all'eventuale sgravio o rimborso parziale - Configurabilità.
Stato
decisa il 2010-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612460-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'annullamento giurisdizionale del nuovo regolamento e delle relative tariffe che avrebbero dovuto essere approvate nei termini stabiliti dall'art. 79, comma secondo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (e successivamente più volte prorogati in conseguenza di vari interventi legislativi) non comporta l'illegittimità delle delibere tariffarie adottate in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina, non avendo i predetti termini carattere perentorio, e non essendo, quindi, configurabile alcun obbligo di adeguamento a carico dei competenti organi comunali. Ne consegue che il contribuente non è liberato dall'obbligo di pagamento per il servizio di raccolta dei rifiuti, continuando, invece, a trovare applicazione, ai sensi dell'art. 69, comma primo, ultimo periodo, del d.lgs. n. 507 cit., la tariffa precedentemente vigente, ma può richiedere lo sgravio per la parte di tariffa eventualmente superiore, richiesta dal Comune sulla scorta degli atti poi annullati, o il rimborso della differenza del maggiore importo eventualmente versato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 69, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 79

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)