Sez. 5, Sentenza n. 8088 del 02/04/2010 (Rv. 612459 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Tariffe - Illegittimità - Conseguenze - Liberazione del contribuente - Esclusione - Tariffe precedentemente vigenti - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze - Rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani - Intassabilità della relativa superficie - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'eventuale illegittimità di una delibera comunale riguardante le tariffe non comporta la liberazione del contribuente da qualsiasi obbligo di pagamento per il servizio prestatogli di raccolta dei rifiuti, bensì l'applicazione della tariffa vigente in precedenza, ai sensi dell'art. 69, comma primo, ultimo periodo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n.507; tuttavia, nel caso in cui si tratti di rifiuti speciali che non possono essere assimilati a quelli urbani per non essere compresi nell'elenco di cui alla delibera CIPE del 27 luglio 1984, adottata ai sensi del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e contenente i criteri generali per l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, la superficie afferente all'attività industriale non è assoggettabile a tassazione, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n.507 del 1993 cit.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 69, DPR 10/09/1982 num. 915 art. 2, DPR 10/09/1982 num. 915 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)