Sez. T, Ordinanza n. 27235 del 11/10/2025 (Rv. 676831-01)
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - SCIOGLIMENTO - DELL'ASSOCIAZIONE | Associazione non riconosciuta - Estinzione verificatasi nel corso del giudizio - Perdita della capacità processuale - Esclusione - Rappresentanza dei precedenti organi esponenziali in regime di prorogatio - Sussistenza - Fattispecie.
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - SCIOGLIMENTO - DELL'ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento di un'associazione non riconosciuta nel corso del giudizio non ne determina automaticamente la perdita della capacità processuale, permanendo la stessa in vita quale centro di imputazione di effetti giuridici, in relazione a tutti i rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti, mediante la rappresentanza dei precedenti titolari degli organi esponenziali in carica alla data di scioglimento, operanti in regime di prorogatio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il motivo con il quale si censurava il mancato rilievo, da parte del giudice di secondo grado, della carenza di capacità processuale di un'associazione ricorrente a seguito della sua estinzione).
Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 20, Cod. Civ. art. 42, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)