Sez. 3 - , Ordinanza n. 30606 del 27/11/2018 (Rv. 651853 - 01)
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - SCIOGLIMENTO - DELL'ASSOCIAZIONE | Associazione non riconosciuta – Estinzione verificatasi nel corso del giudizio di primo grado - Perdita della capacità di stare in giudizio - Esclusione - Rappresentanza in giudizio della disciolta associazione - "Prorogatio" dei precedenti organi esponenziali - Fattispecie.
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - SCIOGLIMENTO - DELL'ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento di un'associazione non riconosciuta, verificatosi nelle more del giudizio di primo grado, non ne determina l'automatica perdita della capacità di stare in giudizio permanendo in vita l'associazione, quale centro di imputazione di effetti giuridici in relazione a tutti i rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti (cd. principio di "ultrattività" dell'associazione disciolta) tramite i precedenti titolari degli organi esponenziali in carica alla data di scioglimento, operanti in regime di "prorogatio". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimato il legale rappresentante, in carica al momento dello scioglimento dell'associazione professionale, a rappresentarla in giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 30, Cod. Civ. art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)