Sez. 5, Sentenza n. 2622 del 01/02/1979 Ud. (dep. 14/03/1979) Rv. 141432 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - IMPUTATO DETENUTO - CONOSCENZA DELLO STATO DI DETENZIONE - OMISSIONE DELL'ORDINE DI TRADUZIONE - PROCEDIMENTO CONTUMACIALE - ILLEGITTIMITA.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - IMPUTATO DETENUTO - CONOSCENZA DELLO STATO DI DETENZIONE - OMISSIONE DELL'ORDINE DI TRADUZIONE - PROCEDIMENTO CONTUMACIALE - ILLEGITTIMITA.*
Solo la mancata conoscenza dello stato di detenzione dell'imputato legittima il procedimento contumaciale. Quando, invece, lo stato di detenzione, sia pure per altra causa, e successivo alla rituale notifica del decreto di citazione a giudizio, risulta a conoscenza del giudice, non si puo procedere nella contumacia dell'imputato del quale non sia stata ordinata la traduzione in udienza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)