Sez. 6, Sentenza n. 5299 del 29/01/1987 Ud. (dep. 30/04/1987) Rv. 175834 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - MANCATA CONOSCENZA DELLO STATO DI DETENZIONE DELL'IMPUTATO - OMESSA TEMPESTIVA COMUNICAZIONE AL GIUDICE, DA PARTE DELL'IMPUTATO STESSO, DI TALE STATO - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE: COMUNICAZIONE IN UDIENZA DA PARTE DEL DIFENSORE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - MANCATA CONOSCENZA DELLO STATO DI DETENZIONE DELL'IMPUTATO - OMESSA TEMPESTIVA COMUNICAZIONE AL GIUDICE, DA PARTE DELL'IMPUTATO STESSO, DI TALE STATO - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE: COMUNICAZIONE IN UDIENZA DA PARTE DEL DIFENSORE.*
Nel caso di mancata conoscenza dello stato di detenzione dello imputato, la dichiarazione di contumacia è legittima quando non risulti che l'imputato stesso abbia manifestato agli organi competenti la volontà di partecipare all'udienza fissata per il dibattimento o comunque non abbia tempestivamente reso noto al giudice il sopravvenuto stato di detenzione per rendere possibile la traduzione - infatti, lo stato di detenzione si configura come qualsiasi altro impedimento a comparire che l'imputato, qualora non risulti dagli Atti, ha l'Onere di dedurre. (V mass n 141434; (V mass n 141432).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)