Sez. 2, Sentenza n. 2574 del 12/10/1973 (Rv. 366039 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - AMPLIAMENTO O ALTERAZIONE DEL PETITUM - IMPROPONIBILITA - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - AMPLIAMENTO O ALTERAZIONE DEL PETITUM - IMPROPONIBILITA - FATTISPECIE.*
Si ha domanda nuova, come tale improponibile per la prima volta in appello quando si faccia valere davanti al giudice di secondo grado una pretesa diversa e piu ampia, che alteri i presupposti della domanda formulata in prime cure e, modificando interamente i termini della controversia, introduca nel processo di appello un nuovo o piu ampio petitum o quando, pur restando fermo il petitum, si introduca una situazione di fatto diversa da quella prospettata in primo grado, che alteri il fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio ed apra un nuovo tema di indagine. (nella specie, e stato ritenuto che correttamente i giudici del merito avevano considerato nuova la domanda, posta per la prima volta in appello, di rendiconto dei redditi effettivi di un'azienda alberghiera data in affitto, rispetto alla domanda, posta in primo grado, di conteggio delle prestazioni in natura (vitto ed alloggio) non usufruite dal locatore). (Conf 697/73, mass n 362871).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)