Sez. 2, Sentenza n. 697 del 12/03/1973 (Rv. 362871 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - NOZIONE - IMPROPONIBILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI SERVITU.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - NOZIONE - IMPROPONIBILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI SERVITU.*
Si ha domanda nuova, come tale improponibile per la prima volta in appello, quando si faccia valere davanti al giudice di secondo grado una pretesa diversa e piu ampia, che alteri i presupposti della domanda formulata in prime cure e, modificando interamente i termini della controversia, introduca nel processo di appello un nuovo e piu ampio petitum o quando pur restando fermo il petitum si introduca una situazione di fatto diversa da quella prospettata in primo grado, che alteri il fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio ed apra un nuovo tema di indagine. (nella specie, il SC ha rilevato che esattamente, alla stregua del suddetto principio, i giudici di merito avevano ritenuto che, essendo stata proposta in primo grado domanda di accertamento dell'esistenza di una servitu di passaggio, costituiva domanda nuova, improponibile in appello, la richiesta di Costituzione coattiva della servitu di uguale contenuto nel presupposto della interclusione del fondo dell'appellante). (V 3528/69, mass n 343690; 239/51).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)