Sez. L, Sentenza n. 4782 del 02/10/1985 (Rv. 442191 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ANNULLAMENTO PER ILLEGITTIMITÀ E REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE E DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTI RISPETTIVI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ANNULLAMENTO PER ILLEGITTIMITÀ E REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE E DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTI RISPETTIVI.*
Ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300 qualora il lavoratore illegittimamente licenziato ottenga l'annullamento del licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro, il danno da risarcire è costituito da quello verificatosi nel periodo intercorrente fra detto licenziamento e la sentenza che ripristina il rapporto di lavoro, e consiste - al pari di quello che si verifica per l'illegittima risoluzione di un qualsiasi contratto di durata - nell'ammontare dei compensi non percepiti in detto periodo dal lavoratore con il limite minimo rappresentato da cinque mensilità di retribuzione, determinate secondo i criteri di cui all'art. 2121 cod. civ. - incombe, poi, al lavoratore provare un eventuale danno maggiore di quello corrispondente all'ammontare dei compensi non percepiti in detto periodo e al datore di lavoro di dimostrare che il danno è minore per i proventi che il lavoratore abbia ricevuto da un'occupazione procuratasi dopo il licenziamento o che avrebbe potuto conseguire con l'uso di un'ordinaria diligenza. (V 2762/85, mass n 440539; (V 2761/85, mass n 440538).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)