Sez. 5, Sentenza n. 16234 del 09/07/2010 (Rv. 614041 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Atto consegnato a mani proprie o a persona delegata - Validità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, le notificazioni trovano una disciplina generale ed esaustiva negli artt. 16 e 17 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, disposizione quest'ultima che al comma 1 fa salva la consegna in mani proprie, che rappresenta, stante il carattere speciale del sistema tributario rispetto alle norme processuali civilistiche, la modalità di comunicazione e notificazione di atti e provvedimenti alla quale si può sempre ricorrere e che, secondo una stretta interpretazione letterale, va riferita esclusivamente alla parte o alla persona dalla stessa delegata.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)