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Sez. 3, Sentenza n. 30862 del 14/05/2015 Ud. (dep. 16/07/2015) Rv. 264328 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Elemento soggettivo - Dolo generico - Prova rigorosa - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264328-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

In tema di falsità documentali, ai fini dell'integrazione del delitto di falsità, materiale o ideologica, in atto pubblico, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, il quale, tuttavia, non può essere considerato in "re ipsa", in quanto deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso deriva da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell'agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)