Sez. 2, Sentenza n. 2223 del 20/04/1979 (Rv. 398565 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO - MANCANZA PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO - CONSEGUENZE EX ART 1359 COD CIV - DOLO O COLPA - NECESSITA - SEMPLICE COMPORTAMENTO INATTIVO - INSUFFICIENZA - FATTISPECIE (COMPRAVENDITA DI SUOLO EDIFICATORIO; CONDIZIONE RISOLUTIVA PER MANCATA APPROVAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE; MANCATA APPROVAZIONE DIPESA DAL COMPORTAMENTO INATTIVO DEL VENDITORE).*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO - MANCANZA PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO - CONSEGUENZE EX ART 1359 COD CIV - DOLO O COLPA - NECESSITA - SEMPLICE COMPORTAMENTO INATTIVO - INSUFFICIENZA - FATTISPECIE (COMPRAVENDITA DI SUOLO EDIFICATORIO; CONDIZIONE RISOLUTIVA PER MANCATA APPROVAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE; MANCATA APPROVAZIONE DIPESA DAL COMPORTAMENTO INATTIVO DEL VENDITORE).*
Ai fini dell'applicazione dell'art 1359 cod civ, e necessario il dolo o la colpa della parte che ha interesse contrario all'avveramento della condizione, cioe uno stato soggettivo non ravvisabile nel semplice comportamento inattivo della parte medesima, tanto piu se vi faccia riscontro la condotta inattiva dell'altro contraente. (nella specie, il supremo collegio, alla stregua del suesposto principio, ha ritenuto esatta la decisione del giudice di appello il quale aveva escluso l'applicabilita dell'art 1359 cod civ in una fattispecie nella quale la mancata approvazione del piano di lottizzazione, cui era risolutivamente condizionata la compravendita di un suolo edificatorio, era dipesa dal comportamento inattivo del venditore, nei confronti del quale l'acquirente non si era avvalso della facolta di costituirlo in mora). (Conf 2889/72, mass n 360619; (Conf 1655/65, mass n 313155).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1359
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)