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Sez. 2, Sentenza n. 2464 del 13/04/1985 (Rv. 440311 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO - MANCANZA PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO - DOLO O COLPA - NECESSITÀ - MERO COMPORTAMENTO INATTIVO - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1985-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440311-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO - MANCANZA PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO - DOLO O COLPA - NECESSITÀ - MERO COMPORTAMENTO INATTIVO - INSUFFICIENZA.*

Ai fini dell'applicazione della norma dell'art. 1359 cod. civ. è necessario il dolo o la colpa della parte che ha interesse contrario all'avveramento della condizione, ma tale stato soggettivo non è ravvisabile in un semplice comportamento inattivo (tanto più se ad esso faccia riscontro la condotta inattiva dell'altro contraente), salvo che questo costituisca violazione di un Obbligo di agire alla parte stessa imposto dal contratto o dalla legge. (Conf 2224/79, mass n 398566; (Conf 2223/79, mass n 398565; (Conf 2889/72, mass n 360619; (Conf 1655/65, mass n 313155; (Conf 534/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1359

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)