Sez. 4, Sentenza n. 13195 del 30/11/2004 Ud. (dep. 12/04/2005) Rv. 231212 - 01
SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - CONDANNA - danni - condanna generica | parte civile - Omessa determinazione del danno risarcibile - Nullità - Sussistenza - Esclusione.
SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - CONDANNA - danni - condanna generica
L'inosservanza della norma di cui all'art. 523, comma secondo, cod. proc. pen. per omessa determinazione nelle conclusioni scritte delle parti civili dell'ammontare dei danni dei quali si chiede il risarcimento non produce alcuna nullità, né impedisce al giudice di pronunciare condanna generica al risarcimento, in quanto l'esercizio dell'azione civile ha come unica condizione essenziale la richiesta di risarcimento, la cui entità può essere precisata in altra sede dalla stessa parte o rimessa alla pridente valutazione del giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)