diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 20475 del 14/02/2002 Ud. (dep. 24/05/2002) Rv. 221906 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONDANNA - DANNI - CONDANNA GENERICA | Parte civile - Omessa determinazione del danno risarcibile - Nullità - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221906-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONDANNA - DANNI - CONDANNA GENERICA

L'inosservanza dell'art. 523, comma 2, cod.proc.pen., nella parte in cui prescrive che le conclusioni della parte civile devono comprendere anche la determinazione dell'ammontare dei danni di cui si chiede il risarcimento, non comporta alcuna nullità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 90 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 523, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 539 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)