Sez. 5, Sentenza n. 1218 del 04/05/1995 Cc. (dep. 23/05/1995) Rv. 201343 - 01
Azione penale - Querela - Remissione - Spese | Addossamento ai querelati da parte del remittente - Condizione idonea ad invalidare la remissione - Esclusione - Ragione: esplicita formulazione o desumibilità univoca della condizione - Fattispecie: addossamento delle spese ai querelati e diniego di costoro - Conseguenza: spese a carico del remittente.
Azione penale - Querela - Remissione - Spese
La mera affermazione "le spese sono a carico dei querelati", fatta nell'atto di remissione della querela, non integra una condizione alla quale il remittente intende sottoporre la remissione stessa, suscettibile di invalidarla ai sensi dell'art. 152, ultimo comma cod. pen.. Ciò perché la condizione deve risultare espressamente od essere desunta in maniera inequivoca dal contenuto della remissione (Fattispecie nella quale le spese sono state poste a carico del remittente, poiché all'affermazione suindicata di costui aveva fatto seguito quella dei querelati "le spese non sono a nostro carico", sicché, non era stato raggiunto l'accordo per la deroga al principio generale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 340 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 340 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)