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Sez. 5, Sentenza n. 4404 del 01/03/1999 Ud. (dep. 08/04/1999) Rv. 213109 - 01

AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - REMISSIONE - SPESE | A carico del remittente - Atto di remissione - Accordo relativo alle spese - Responsabilità congiunta delle parti - Esclusione - Interpretazione nel senso di ripartizione in parti eguali.
Stato
decisa il 1999-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213109-01

AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - REMISSIONE - SPESE

In tema di spese processuali conseguenti alla remissione di querela, va tenuto conto della volontà delle parti; invero, l'art. 340 comma 4 cod. proc. pen. prevede che dette spese, in caso di remissione, sono a carico del remittente, salvo che, nello stesso atto di remissione, sia stato convenuto che esse siano, in tutto o in parte, a carico del querelato. Ciò che, viceversa, la norma non prevede è la responsabilità congiunta delle parti. (Nella fattispecie, la Corte ha interpretato la pattuizione relativa alla assunzione di congiunta responsabilità in ordine alle spese, come legittima espressione di volontà di ripartire a metà le stesse tra querelante e querelato, ferma l'assunzione di responsabilità solidale nei confronti dello Stato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 340 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 340 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)