Sez. 1, Sentenza n. 8192 del 19/08/1998 (Rv. 518176 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Accertamento con metodo sintetico - Richiamo delle disposizioni contenute nel D.M. 21 luglio 1983 - Omissione - Illegittimità dell'accertamento - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il fatto che l'Ufficio, procedendo ad accertamento con metodo sintetico, si sia limitato a richiamare l'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 senza richiamare le disposizioni del D.M. 21 luglio 1983 (cosiddetto redditometro), non comporta illegittimità dell'accertamento, atteso che le disposizioni del citato D.M. disciplinano lo stesso potere attribuito all'Ufficio dall'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Riferimenti normativi: DM Finanze 21/07/1983, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)