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Sez. 1, Sentenza n. 12843 del 15/12/1995 (Rv. 495090 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Accertamento con metodo sintetico ex art. 38 quarto comma d.P.R. n. 600 del 1973 - Indice e coefficienti presuntivi di reddito di cui ai D.M. 21 luglio 1983 e 13 dicembre 1984 (cosiddetto redditometro) - Applicabilità agli anni anteriori - Legittimità.
Stato
decisa il 1995-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495090-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla rettifica, con metodo sintetico, del reddito complessivo delle persone fisiche, è legittima l'applicazione agli anni anteriori degli indici e coefficienti presuntivi di reddito(cosiddetto redditometro) stabiliti nei D.M. 21 luglio 1983 e 13 dicembre 1984, atteso che l'applicabilità del redditometro agli anni anteriori - rimanendo sul piano probatorio e non modificando il presupposto del tributo o la sua base imponibile - deve ritenersi insita nelle previsione contenuta nell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, senza che possano ritenersi violati la riserva relativa di legge prevista dall'art. 23 e il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DM Finanze 21/07/1983, DM Finanze 13/12/1984

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)