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Sez. 2, Sentenza n. 200 del 08/01/2001 (Rv. 542992 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - SOPRAELEVAZIONI | Sopravvenuta disciplina regolamentare integrativa del codice civile - Diversa disciplina delle distanze legali - Obbligo di osservanza - Diritto del preveniente di sopraelevare in allineamento con l'originaria costruzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542992-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - SOPRAELEVAZIONI

In caso di sopraelevazione, il criterio della prevenzione non esclude che il preveniente al pari del prevenuto, sia obbligato al rispetto della sopravvenuta disciplina regolamentare integrativa di quella dettata dal cod. civ. e debba pertanto effettuare la sopraelevazione del proprio fabbricato rispettando la diversa distanza legale stabilita da tale disciplina con la conseguenza che ove lo strumento urbanistico locale, successivamente intervenuto, abbia sancito l'obbligo inderogabile di osservare una determinata distanza dal confine, è da escludere il diritto a sopraelevare in allineamento con l'originaria costruzione ed è del tutto irrilevante che i preesistenti edifici siano stati realizzati in aderenza, dovendosi osservare la prescritta distanza dal confine sancita dalla nuova normativa regolamentare in via inderogabile e senza alcuna eccezione in proposito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)