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Sez. 2, Sentenza n. 5892 del 26/05/1995 (Rv. 492494 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - SOPRAELEVAZIONI | Sopravvenuta disciplina regolamentare integrativa del codice civile - Diversa disciplina delle distanze legali - Obbligo di osservanza - Diritto del preveniente di sopraelevare in allineamento con l'originaria costruzione - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492494-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - SOPRAELEVAZIONI

In caso di sopraelevazione il criterio della prevenzione non esclude che il preveniente, al pari del prevenuto, sia obbligato al rispetto della sopravvenuta disciplina regolamentare integrativa di quella dettata del codice civile e debba, pertanto, effettuare le sopraelevazioni del proprio fabbricato rispettando la diversa distanza legale stabilita da tale disciplina, con la conseguente esclusione del diritto a sopraelevare in allineamento con l'originaria costruzione, ove afferente ad una distanza non più consentita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)