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Sez. L, Sentenza n. 4865 del 11/03/2016 (Rv. 639114 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Ritardo del lavoratore nell'esercizio della tutela giurisdizionale - Art. 1227, comma 2, c.c. - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639114-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di risarcimento del danno a seguito di licenziamento illegittimo, l'obbligo del creditore di cooperazione e di attivazione volto ad evitare l'aggravarsi del danno, secondo l'ordinaria diligenza ex art. 1227, comma 2, c.c., riguarda solo le attività non gravose, né eccezionali, o tali da non comportare notevoli rischi o sacrifici, sicché non sono imputabili al lavoratore le conseguenze dannose derivanti dal tempo da questi impiegato per la tutela giurisdizionale, sia che si tratti di inerzia endo che preprocessuale, tutte le volte che le norme attribuiscano poteri paritetici al datore di lavoro per la la tutela dei propri diritti e la riduzione del danno. (Nella specie la S.C. ha escluso il concorso di colpa del lavoratore in un'ipotesi di instaurazione del giudizio a distanza di due anni e mezzo dall'intimazione del licenziamento, laddove il datore non aveva dimostrato la riconducibilità del ritardo a dolo o colpa del lavoratore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)