Sez. L, Sentenza n. 8099 del 23/05/2012 (Rv. 623143 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità civile - Articoli 12 della legge 118 del 1971 e 1, comma 35, della legge 247 del 2007 - Previsione di decorrenza dal primo giorno successivo a quello della presentazione della domanda della prestazione - Interpretazione - Sussistenza dei requisiti richiesti per il diritto alla detta data - Necessità - Conseguenze - Fattispecie in tema di conversione dell'assegno di invalidità in assegno sociale al sessantacinquesimo anno di età.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di invalidità civile, la previsione legale del combinato disposto degli articoli 12 della legge 118 del 1971 e 1, comma 35, della legge 247 del 2007 - che, nel prevedere la concessione dell'assegno con le stesse condizioni previste per l'assegnazione della pensione, stabiliscono che anche l'assegno mensile di assistenza è concesso con decorrenza dal primo giorno successivo a quello della presentazione della domanda della prestazione - va interpretato nel senso che la data di decorrenza del beneficio è elemento costitutivo del diritto, il quale si perfeziona solo nel momento in cui matura la data in questione. Ne consegue che il diritto alla pensione di inabilità civile e quello all'assegno mensile di assistenza è riconoscibile solo se tutti i requisiti per essi richiesti sussistano nel primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di accertamento dell'invalidità; con l'ulteriore conseguenza che le indicate provvidenze non spettano ai soggetti che, alle date in questione, non posseggano il prescritto requisito anagrafico. (Nella specie, in applicazione del principio su esteso, la S.C. ha escluso il diritto all'assegno di invalidità in capo a soggetto che compiva il sessantacinquesimo anno di età tra la data di presentazione della domanda ed il primo giorno del mese successivo, data di decorrenza della prestazione, e, conseguentemente, ha escluso il diritto all'assegno sociale di conversione dell'assegno di invalidità, in difetto della titolarità dello stesso alla data della invocata conversione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 8 CORTE COST., DPR 21/09/1994 num. 698 art. 5, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 6, Legge 27/12/2007 num. 247 art. 1 com. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)