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Sez. U, Sentenza n. 25204 del 15/12/2015 (Rv. 637959 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidità civile - Decorrenza - Dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti - Maturazione del diritto alla pensione di inabilità prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età - Sostituzione con la pensione sociale - Operatività - Dal primo giorno successivo al compimento del sessantacinquesimo anno - Corresponsione della sola pensione sociale - Necessità.
Stato
decisa il 2015-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637959-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Nel caso in cui gli elementi costitutivi della pensione di inabilità prevista dall'art. 12 della l. n. 118 del 1974 siano maturati prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età e la relativa domanda amministrativa sia stata proposta prima di tale data, la sostituzione della pensione di inabilità con l'assegno sociale opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del sessantacinquesimo anno, anche se ciò comporta che non venga pagato neanche un rateo della pensione di inabilità e si debba corrispondere direttamente l'assegno sociale.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 19 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)