Sez. U, Sentenza n. 9201 del 07/11/1994 (Rv. 488405 - 01)
ENTI PUBBLICI - RAPPORTI TRA ENTI PUBBLICI - IN GENERE | Rapporti tra Comuni o Province ed istituti scolastici statali - Controversie concernenti il rimborso delle spese di gestione anticipate - Giurisdizione dell'A.G.O..
ENTI PUBBLICI - RAPPORTI TRA ENTI PUBBLICI - IN GENERE
Il rapporto che si costituisce tra istituti scolastici statali ed enti pubblici (Comuni e Province) tenuti a sostenerne le spese di gestione, a norma degli articoli 91 lett. f) e 144 lett. e) del T.U. 3 marzo 1934 n. 383, è un rapporto obbligatorio, inerendo a posizioni di diritto soggettivo, con la conseguenza che la controversia promossa da un Istituto contro un ente locale per conseguire il rimborso delle spese anticipate, e quindi la tutela del proprio diritto di credito, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, il quale ha il potere di disapplicare eventuali provvedimenti amministrativi o circolari della P.A. che contengano statuizioni in contrasto con il pieno e regolare svolgimento del predetto rapporto obbligatorio.
Riferimenti normativi: Testo Unico 03/03/1934 num. 383 art. 91 lett. F CORTE COST., Testo Unico 03/03/1934 num. 383 art. 144 lett. E CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)