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Sez. U, Sentenza n. 4485 del 13/04/1992 (Rv. 476753 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Determinazione e criteri - Diritti soggettivi | Istituti di istruzione tecnica - Spese di somministrazione e manutenzione dei locali, illuminazione, riscaldamento e provvista d'acqua - Diritto soggettivo (di credito) degli istituti tecnici nei confronti della Provincia - Sussistenza - Controversia relativa al rimborso spese - Giurisdizione del giudice ordinario.
Stato
decisa il 1992-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476753-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Determinazione e criteri - Diritti soggettivi

L'abolizione - ad opera dell'art. 7 del d.l. 10 novembre 1978 n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979 n. 3 - della distinzione delle spese dei comuni e delle province in obbligatorie e facoltative, essendo limitata ai fini della disciplina finanziaria e contabile, non ha comportato il venir meno del "dovere" della provincia di provvedere, ai sensi degli artt. 24 della legge 15 giugno 1931 n. 889 e 144, lett. E, n. 3, del r.d. 3 marzo 1934 n. 383, alla "somministrazione e manutenzione dei locali, illuminazione, riscaldamento e provvista di acqua per gli istituti d'istruzione tecnica", i quali vantano al riguardo un vero e proprio diritto soggettivo (di credito), con la conseguenza che la controversia promossa, contro una provincia e da uno di tali istituti, per il rimborso di spese sostenute a detto titolo è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Legge 15/06/1931 num. 889 art. 24, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 144 CORTE COST., Decreto Legge 10/11/1978 num. 702 art. 7, Legge 08/01/1979 num. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)