Sez. 3 - , Sentenza n. 13274 del 05/03/2021 Ud. (dep. 09/04/2021) Rv. 280866 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - CASI | Giudizio di legittimità – Esclusione di circostanza aggravante ritenuta subvalente nella comparazione con circostanze eterogenee – Annullamento con rinvio limitatamente alla rideterminazione della pena – Necessità – Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - CASI
In sede di giudizio di legittimità, qualora sia esclusa un'aggravante, pur ritenuta subvalente nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla circostanza esclusa e con rinvio per la rideterminazione della pena, in quanto l'eliminazione della aggravante potrebbe implicare una diversa valutazione in ordine all'entità della riduzione sanzionatoria derivante dalle circostanze attenuanti, ove non effettuata nel massimo, e incidere sulla determinazione del danno risarcibile, ove vi sia stata costituzione di parte civile.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 574 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)