Sez. L, Sentenza n. 806 del 25/01/1993 (Rv. 480424 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - Infortunio "in itinere" | Infortunio occorso a lavoratore spostatosi con il proprio automezzo per consumare altrove il posto di mezzogiorno servendosi senza necessità del proprio autoveicolo - Infortunio "in itinere" - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - Infortunio "in itinere"
L'ipotesi dell'infortunio "in itinere", compreso nella tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, non può essere ravvisata nel caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio automezzo dal luogo di lavoro per consumare altrove il pasto di mezzogiorno, ove l'uso del veicolo privato non rappresenti una necessità, in assenza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore. (Nella specie, la decisione confermata dalla S.C. ha escluso l'indennizzabilità dell'infortunio subito dalla lavoratrice agricola allontanatasi dal luogo di lavoro per consumare un pasto in un luogo ombreggiato che poteva essere raggiunto anche a piedi).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)