diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8519 del 03/08/1995 (Rv. 493557 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Uso di mezzo di trasporto privato - Impossibilità di altra ragionevole scelta - Indennizzabilità - Condizioni personali - Infermità fisica - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493557-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE

È indennizzabile quale infortunio sul lavoro "in itinere" l'infortunio subito in occasione di un incidente stradale da lavoratore che faccia uso di un mezzo di trasporto privato per recarsi al lavoro poiché le sue condizioni fisiche gli inibiscono l'uso dei mezzi pubblici. Infatti il cosiddetto infortunio "in itinere" è indennizzabile quando l'uso del mezzo diverso sia reso necessario dalla impossibilità di altra ragionevole scelta, e tale impossibilità può dipendere anche da condizioni personali, tra le quali le condizioni fisiche e di salute appaiono ancora più rilevanti dei motivi apprezzabili sul piano morale, ritenuti suscettibili di positiva valutazione ai fini in esame. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto non rilevante l'impedimento all'uso dei mezzi pubblici di trasporto eventualmente dipendente da dedotta impossibilità di una normale deambulazione, in presenza di reumatismo fibromialgico).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)