Sez. 5, Sentenza n. 23730 del 18/05/2006 Ud. (dep. 07/07/2006) Rv. 235324 - 01
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | Riforma del diritto societario ex D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 - Depenalizzazione dell'illecito di cui all'art. 2358 cod. civ. a seguito della sostituzione dell'art. 2630 cod. civ. - Negozio del "leveraged by out" - Residua rilevanza penale - Fattispecie.
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI
In tema di reati societari, a seguito della sostituzione dell'art. 2630 cod. civ. per effetto del D.Lgs. n. 61 del 2002, non costituisce illecito penale l'operazione, inquadrabile nel più ampio schema del c.d. "leveraged by out", con la quale, di una società operativa, sia ceduto a credito parte del pacchetto azionario ad altra società, creata in modo strumentale per effettuare il detto acquisto con previsione di indebitamento e al fine di compiere attività di gestione di interesse della prima, per poi essere destinata alla fusione per incorporazione con la medesima e ripianare il debito con gli utili dell'attività posta in essere. (In motivazione la Corte ha specificato che la condotta descritta potrebbe integrare il diverso reato ex art. 223 comma secondo n. 2 L. fall. , quale "operazione dolosa", ove si dia prova che il "leveraged by out" attuato attraverso il procedimento di fusione non era, al momento del suo avvio, sorretto da un effettivo progetto industriale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2358, Cod. Civ. art. 2501 lett. B, Cod. Civ. art. 2630 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/04/2002 num. 61 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)