Sez. 5, Sentenza n. 41741 del 17/10/2025 Ud. (dep. 30/12/2025) Rv. 289088-01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento ai sensi dell’art. 2501-bis cod. civ. - Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Configurabilità - Condizioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, e non un'operazione legittimamente eseguita di cd. "leveraged buy out" ai sensi dell'art. 2501-bis cod. civ., la fusione, a seguito di acquisizione con indebitamento, priva di giustificazione imprenditoriale, basata su un piano economico e finanziario inattendibile, non idoneo a garantire il rimborso del debito contratto per l'acquisizione e il pagamento delle obbligazioni pregresse.
Cod. Civ. art. 2501, Cod. Civ. art. 2501 bis, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)