Sez. 2, Sentenza n. 137 del 09/01/1998 (Rv. 511403 - 01)
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI | Nozione - Finalità - Documento contenente l'indicazione di un saldo attivo, di un saldo passivo e della differenza - Rendiconto - Configurabilità - Esclusione - Onere di contestazione - Insussistenza.
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI
Non è qualificabile rendiconto (art. 263 cod. proc. civ.) - strumento contabile che deve consentire di controllare le modalità della gestione contestata e la rispondenza di essa ai criteri di buona amministrazione - la produzione di un saldo attivo in relazione ad un conto corrente bancario cointestato con la "de cuius" e di un "saldo" passivo in relazione alle spese funerarie sostenute, con l'indicazione della differenza tra i due importi, e perciò non necessita di contestazione specifica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 723, Cod. Proc. Civ. art. 263, Cod. Proc. Civ. art. 264
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)