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Sez. 2, Sentenza n. 1841 del 23/03/1982 (Rv. 419682 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - EREDITÀ GIACENTE - CURATORE - IN GENERE - PETIZIONE DI EREDITÀ - EFFETTI - PER IL POSSESSORE DEI BENI EREDITARI - IN GENERE - AZIONE DI RENDICONTO ESPERITA DAL CURATORE NEI CONFRONTI DEL TERZO POSSESSORE - ESTINZIONE DEL RELATIVO GIUDIZIO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419682-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - EREDITÀ GIACENTE - CURATORE - IN GENERE - PETIZIONE DI EREDITÀ - EFFETTI - PER IL POSSESSORE DEI BENI EREDITARI - IN GENERE - AZIONE DI RENDICONTO ESPERITA DAL CURATORE NEI CONFRONTI DEL TERZO POSSESSORE - ESTINZIONE DEL RELATIVO GIUDIZIO - CONSEGUENZE.*

L'Azione di rendiconto esperita dal curatore dell'eredità giacente nei confronti di chi, comunque, abbia avuto il possesso ed il godimento di beni ereditari comporta, in potenza, anche un giudizio circa le eventuali responsabilità connesse allo svolgimento concreto delle relative attività di gestione o di amministrazione, con la conseguenza che il relativo Obbligo di rendere il conto può dirsi adempiuto unicamente quando si sia fornita la prova, non solo della qualità e quantità delle utilità percepite e dell'entità e causale degli eventuali esborsi, bensì pure di tutti gli elementi di fatto idonei ad individuare e vagliare le modalità con cui la gestione è stata condotta o l'incarico eseguito ed a stabilire, anche in relazione ai fini da perseguire ed ai risultati raggiunti, se l'operato si sia adeguato ai criteri di conveniente gestione e di buona amministrazione. (V 2246/67, mass n 329440; (V 1854/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 529, Cod. Proc. Civ. art. 263, Cod. Proc. Civ. art. 264

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)