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Sez. 3, Sentenza n. 9816 del 12/06/1985 Ud. (dep. 29/10/1985) Rv. 170846 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - REATI GIUDICANTI IN PROCEDIMENTI DIVERSI - GIUDIZIO PENDENTE IN CASSAZIONE - RINVIO DEL PROCEDIMENTO PENDENTE INNANZI AL GIUDICE DI MERITO - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1985-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170846-01

REATO - REATO CONTINUATO - REATI GIUDICANTI IN PROCEDIMENTI DIVERSI - GIUDIZIO PENDENTE IN CASSAZIONE - RINVIO DEL PROCEDIMENTO PENDENTE INNANZI AL GIUDICE DI MERITO - OBBLIGATORIETÀ.*

Nell'ipotesi in cui si configuri la possibilità di ritenere il vincolo della continuazione tra il reato oggetto del giudizio ed altro per il quale penda giudizio davanti alla Corte di Cassazione, il giudice di merito deve rinviare il giudizio in attesa della definizione di quello pendente in Sede di legittimità. (Conf mass n 154814; (contra mass n 151883, ed ivi citate in senso conforme e contrario).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)