Sez. 1, Sentenza n. 7455 del 01/06/1982 Ud. (dep. 28/07/1982) Rv. 154814 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - REATI GIUDICANDI IN PROCEDIMENTI DIVERSI - SOSPENSIONE O RINVIO DEL PROCEDIMENTO IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DI ALTRO - OBBLIGATORIETÀ - CONDIZIONI: A) PENDENZA DI UN PROCEDIMENTO IN CASSAZIONE, B) APPLICABILITÀ DELLA CONTINUAZIONE.*
REATO - REATO CONTINUATO - REATI GIUDICANDI IN PROCEDIMENTI DIVERSI - SOSPENSIONE O RINVIO DEL PROCEDIMENTO IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DI ALTRO - OBBLIGATORIETÀ - CONDIZIONI: A) PENDENZA DI UN PROCEDIMENTO IN CASSAZIONE, B) APPLICABILITÀ DELLA CONTINUAZIONE.*
La sospensione o il rinvio del procedimento, per l'applicazione della continuazione, sono obbligatori esclusivamente nel caso in cui uno dei processi sia pendente davanti alla Cassazione e sempre che sia configurabile, in base agli elementi che la parte ha l'Obbligo di allegare, la possibilità di applicare la continuazione medesima. (contra mass. N. 151883/82 ed ivi citate in senso conforme e contrario). (V mass n 152288 ed ivi citate; (Conf mass n 146634).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)