diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 8942 del 19/06/1995 Ud. (dep. 04/08/1995) Rv. 202631 - 01

Impugnazioni - Termini - Decorrenza | Sentenza resa in assenza dell'imputato - Scadenza del termine di deposito - Sussistenza - Notifica dell'estratto effettuata per errore - Esclusione - Fattispecie - Contumacia erroneamente ritenuta.
Stato
decisa il 1995-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202631-01

Impugnazioni - Termini - Decorrenza

Nell'ipotesi di assenza dell'imputato, il termine di impugnazione decorre dalla scadenza del termine prescritto per il deposito della sentenza e non dalla notifica dell'estratto che sia stata effettuata per errore. (Fattispecie nella quale si era proceduto alla notifica dell'estratto della sentenza, nell'erroneo presupposto da parte del cancelliere, che si fosse verificata la contumacia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 488, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 488, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 2 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 com. 2 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)