Sez. 5, Sentenza n. 19279 del 27/03/2015 Ud. (dep. 08/05/2015) Rv. 264849 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - FORME - IN GENERE | Erronea dichiarazione di contumacia - Notifica dell'estratto contumaciale - Termini per impugnare - Individuazione.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - FORME - IN GENERE
Il termine per impugnare, nel caso di erronea dichiarazione di contumacia, decorre dalla scadenza del termine prescritto per il deposito della sentenza, ex art. 585, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. e non dalla notifica dell'estratto della sentenza effettuato per errore, considerato che nessun imputato è privo di difesa tecnica e che al suo difensore compete anche il compito di individuare l'error iudicis, assumendo le opportune iniziative.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)