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Sez. 3 - , Sentenza n. 33816 del 18/09/2020 Ud. (dep. 30/11/2020) Rv. 280441 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - TOLLERANZA ABITUALE | Corrispettivo ricevuto per l'ospitalità alberghiera della prostituta e del cliente - Assenza di maggiorazione delle tariffe applicate alla restante clientela - Profitto illecito confiscabile - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280441-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - TOLLERANZA ABITUALE

In tema di tolleranza abituale della prostituzione, non può costituire oggetto di confisca il corrispettivo in denaro ricevuto per l'ospitalità alberghiera della prostituta e del cliente se non v'è stata alcuna maggiorazione delle tariffe applicate alla restante clientela, in quanto non si configura un profitto illecito ricavato in via diretta e immediata dalla commissione del reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 1 lett. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)