Sez. 3 - , Sentenza n. 33816 del 18/09/2020 Ud. (dep. 30/11/2020) Rv. 280441 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - TOLLERANZA ABITUALE | Corrispettivo ricevuto per l'ospitalità alberghiera della prostituta e del cliente - Assenza di maggiorazione delle tariffe applicate alla restante clientela - Profitto illecito confiscabile - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - TOLLERANZA ABITUALE
In tema di tolleranza abituale della prostituzione, non può costituire oggetto di confisca il corrispettivo in denaro ricevuto per l'ospitalità alberghiera della prostituta e del cliente se non v'è stata alcuna maggiorazione delle tariffe applicate alla restante clientela, in quanto non si configura un profitto illecito ricavato in via diretta e immediata dalla commissione del reato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 1 lett. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)