Sez. 3 - , Sentenza n. 46235 del 10/07/2018 Ud. (dep. 12/10/2018) Rv. 274674 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - TOLLERANZA ABITUALE | Fine di lucro – Necessità – Esclusione – Concorso con sfruttamento – Possibilità - Ragioni.
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - TOLLERANZA ABITUALE
Il delitto di tolleranza abituale della prostituzione, previsto dall'art. 3, comma primo, n. 3, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, non richiede il fine di lucro, che, invece, è necessario per l'integrazione del reato di esercizio di casa di prostituzione disciplinato dalla medesima norma, e concorre con quello di sfruttamento della prostituzione di cui all'art. 3, comma primo, n. 7, della stessa legge, nei casi in cui l'agente partecipi, anche in modo occasionale, ai proventi dell'attività di meretricio, non limitandosi a tollerarla. (conf. n. 1094 del 1967, Rv. 106292)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)