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Sez. L - , Ordinanza n. 13265 del 28/05/2018 (Rv. 649008 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Licenziamento in caso di reiterata recidiva - Art. 225, comma 4, c.c.n.l. 18 luglio 2008 - Contestazione - Sufficienza - Esclusione - Applicazione della sanzione - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649008-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

In tema di licenziamento disciplinare, la previsione della recidiva, in relazione a precedenti mancanze, come ipotesi di recesso datoriale, di cui all'art. 225, comma 4, c.c.n.l. commercio-terziario del 18 luglio 2008, si interpreta nel senso che, per la rilevanza degli episodi pregressi, è necessaria l'irrogazione delle sanzioni, mentre non è sufficiente la mera contestazione, come si desume dall'esegesi letterale della disposizione contrattuale, oltre che dalla previsione dell'art. 7, ultimo comma, st.lav., risolvendosi la diversa opzione ermeneutica in una condizione peggiorativa riservata ai lavoratori dalla contrattazione collettiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1361, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Contr. Coll. 18/07/2008 art. 225 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)