Sez. L - , Ordinanza n. 138 del 07/01/2019 (Rv. 652219 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Art. 72 del c.c.n.l. Vetro - Recidiva specifica e recidiva plurima/impropria - Distinzione - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
In tema di licenziamento disciplinare, l'art. 72 del c.c.n.l. Vetro distingue la recidiva specifica per la medesima mancanza, che consente l'immediato licenziamento senza preavviso, dalla recidiva plurima o impropria che, ai fini della legittimità del recesso, richiede, nei dodici mesi precedenti, tre pregresse sospensioni per particolari e tipici illeciti disciplinari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 1363, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7, Contr. Coll. 09/12/2010
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)