Sez. 5 - , Sentenza n. 28335 del 05/11/2019 (Rv. 655894 - 02)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE | Sottrazione della merce al controllo doganale – Obbligazione ex art. 203 del reg. CEE n. 2913 del 1992 - Soggetti passivi - Individuazione - Importatore - Compartecipi - Elemento volitivo e rappresentativo - Necessità - Conseguenze - Buona fede dell'importatore - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema di dazi all'importazione, l'art. 203, comma 3, del reg. CEE n. 2913 del 1992 (Codice doganale comunitario) qualifica come debitori dell'obbligazione doganale sorta in seguito a sottrazione di merce l'importatore (ossia colui o coloro che l'hanno sottratta al controllo doganale) nonché le persone che vi hanno compartecipato o hanno acquisito o detenuto la merce stessa, prevedendosi solo per costoro - quale presupposto per la corresponsabilità - che sappiano o debbano, secondo ragione, sapere che la merce era stata sottratta al controllo doganale, con la conseguenza che l'eventuale buona fede non esime l'importatore dalla sua responsabilità per l'adempimento dell'obbligazione doganale (Corte di Giustizia Ce, 1° febbraio 2001, in causa C-66/99).
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 203 com. 3, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 202 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)